Articolo 1

E’ costituita la Fondazione “GIUSEPPE MARINO” neuropsichiatra, poeta e scrittore, per volontà della moglie Signora Pina Laganà e dei figli Francesca Marino in D’Agostino, Rachele Marino in Majolo e Antonio Marino, con l’intenzione di perpetuare il ricordo della figura e dell’opera del loro congiunto, il dottor Giuseppe Marino, scomparso il 13 Ottobre 2000 in Gallina, all’età di 76 anni.

 

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Gallina di Reggio Calabria, in Via Baraccone Case popolari, n° 21.

 

Articolo 3

La Fondazione non è costituita a scopo di lucro. Essa si propone di promuovere la conoscenza, l’approfondimento e la divulgazione dell’opera scientifica, letteraria e sociale di Giuseppe Marino il quale, nell’arco della sua intensa e multiforme attività professionale, riuscì a coniugare in modo mirabile Scienza (Medicina, Psicologia, Psichiatria) e Arte (Poesia, Teatro, Narrativa e Giornalismo), assumendo quest’ultima come strumento ausiliare sia nell’impegno per il riscatto dell’uomo da determinate forme di abbrutimento sia nella lotta per il suo reinserimento nei ritmi della quotidianità sociale e delle cose.

 

Articolo 4

La Fondazione, nel solco tracciato da Giuseppe Marino, mira a suscitare in quei soggetti nei quali circostanze oscure o palesi abbiano provocato l’assopimento dei valori vitali, il risveglio del “sé” e la riscoperta dell’“altro”, variabili fondamentali dell’universo relazionale, creativo e produttivo.

 

Articolo 5

Obiettivo specifico della Fondazione è il recupero della capacità all’ “ascolto” e delle competenze personali e sociali dell’individuo, preludio verso i normali modelli e stili di vita, attraverso l’organizzazione sul territorio di strutture assistenziali e riabilitanti idonee.

 

Articolo 6

Per le finalità contemplate negli articoli 4 e 5 , la Fondazione intende avvalersi, tramite la collaborazione di studiosi  ed esperti, dei risultati raggiunti dalla recente ricerca scientifica negli ambiti della Psichiatria, della Psicopedagogia e della Sociologia.

La Fondazione intende, inoltre, impegnarsi nella elaborazione di tecniche e nella ideazione di percorsi culturali finalizzati ad apportare ulteriori contributi per la soluzione della problematica che è oggetto dei suoi interessi specifici.

 

Articolo 7

La Fondazione si propone di organizzare, in tempi e nei modi che ritiene utili, Convegni, Seminari di studio, Tavole Rotonde e Dibattiti, nonché corsi di formazione e di aggiornamento, le cui tematiche dovranno essere in sintonia con l’obiettivo specifico stabilito o con le intenzioni e i proponimenti dichiarati.

 

Articolo 8

Per ricordare l’impegno di Giuseppe Marino nel campo delle Lettere e delle Arti, la Fondazione stabilisce di bandire il premio biennale di poesia, di narrativa e di giornalismo, con una sezione riservata al teatro.

I vincitori e i primi classificati nelle tre sezioni riceveranno un premio in denaro oppure un attestato o diploma di partecipazione e delle coppe.

Il migliore testo teatrale (commedia, dramma, farsa o atto unico) sarà pubblicato ed eventualmente rappresentato a cura della Fondazione.

Per rendere omaggio alla professione medica, esercitata con grande dedizione da Giuseppe Marino, la Fondazione procede all’assegnazione, in tempi opportuni, di borse di studio destinate agli studenti di medicina e agli specializzandi nelle discipline psicologiche e neuropsichiatriche.

Per fare memoria degli otto anni trascorsi in Seminario da Giuseppe Marino, un tratto esaltante del suo itinerario esistenziale, la Fondazione ha intenzione di assegnare, appena possibile, una borsa di studio ad un giovane e promettente seminarista del Corso di Teologia.

 

Articolo 9  – Gli organi della Fondazione

Gli organi della fondazione sono:

  • Il Presidente della Fondazione;
  • Il Consiglio di Fondazione;
  • Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  • Il Consiglio Scientifico

 

Articolo 10 – Il Presidente della Fondazione

La rappresentanza legale della Fondazione verso terzi e in giudizio compete al Presidente il quale ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente convoca e presiede i Consigli, organi della Fondazione.

Egli esercita tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della Fondazione con facoltà di nominare un Vice Presidente e un Direttore Generale determinandone le attribuzioni.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; prende atto dei suggerimenti e delle proposte del Consiglio di Fondazione e del Consiglio Scientifico; tiene le relazioni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche e private, e con le autorità legalmente riconosciute.

Il Presidente può delegare i suoi compiti, in tutto o in parte, al Vice Presidente, o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione. Egli firma gli atti della Fondazione, controlla la gestione amministrativa della Fondazione e vigila sul buon andamento della stessa e sulla osservanza dello Statuto. Il Presidente, nei casi di urgenza, adotta ogni opportuno provvedimento da sottoporre, appena possibile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

In caso di assenza o di grave impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di morte o per motivi di impedimento non dipendenti dalla volontà del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i pareri degli altri organi in carica della Fondazione, procede all’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente provvede direttamente alla nomina e al licenziamento del personale direttivo e degli uffici della Fondazione, all’organizzazione degli stessi e ne determina il trattamento giuridico ed economico. Il Presidente dura in carica sette anni e può essere riconfermato.

 

Articolo 11 – Il Consiglio d’Amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione si compone di quattro membri nominati dal Consiglio di Fondazione.

Nella prima seduta utile convocata dal consigliere anziano, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza nomina il Presidente della Fondazione. I consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In caso di reiterata assenza ingiustificata o per gravi impedimenti, il Presidente procede all’immediata surroga di uno o più consiglieri.

Dopo il primo incarico, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati direttamente dal Presidente della Fondazione per il quale è richiesta l’affinità parentale con la famiglia del dottor Giuseppe Marino.

 

Articolo 12 – Il Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione partecipa agli atti della Fondazione esercitando su di essa i suoi poteri consultivi. Esso si rinnova per successione ereditaria. In caso di impossibilità, le sue attribuzioni sono assorbite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 13 – Le deliberazioni della Fondazione

Le deliberazioni adottate dalla Fondazione tramite il Consiglio di Amministrazione, diventano esecutive se recano la firma del Presidente e di due membri dello stesso Consiglio.

 

Articolo 14 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, è composto da un massimo di 15 membri e ha poteri consultivi. I membri del Consiglio Scientifico sono scelti dal Presidente della Fondazione, su proposta del Consiglio di Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, tra le personalità del mondo della Medicina, delle Scienze e delle Arti, del Giornalismo, della Cultura, della Scuola e della Pubblica Amministrazione.

I membri del Consiglio Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati, e destituiti prima della scadenza naturale.

In caso di dimissioni o di impedimento, i membri del Consiglio Scientifico sono sostituiti direttamente dal Presidente, sentiti il Consiglio di Fondazione in carica e il Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni adunanza il Presidente della Fondazione può nominare un segretario e un coordinatore per garantire il buon andamento delle attività del Consiglio Scientifico.

Di ogni adunanza è redatto un dettagliato verbale che include in sintesi i singoli interventi; il verbale curato dal segretario è sottoposto, nella prima seduta utile, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, per la presa d’atto. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione, può deliberare sulle proposte e indicazioni formulate dal Consiglio Scientifico.

Il Consiglio Scientifico si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno, e in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente della Fondazione lo reputi necessario.

Tra i membri del Consiglio Scientifico, il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti delle varie giurie, ad eccezione del presidente delle stesse che può essere esterno, per l’assegnazione di premi e borse di studio, di attestati, diplomi e riconoscimenti vari.

Al termine delle manifestazioni, le giurie decadono.

 

Articolo 15

Al fine di garantire il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento degli scopi e delle intenzioni contemplati nello Statuto, il fondo patrimoniale della Fondazione è costituito da:

  1. capitale iniziale di Lit 50.000.000 conferito dal Consiglio di Fondazione;
  2. beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione per donazione e/o successioni, e somme di denaro destinate alla Fondazione a qualsiasi titolo;
  3. beni di ogni specie che saranno acquistati dalla Fondazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità;
  4. somme percepite a titolo di diritti all’immagine e di autore sulle opere edite e su quelle che saranno pubblicate di Giuseppe Marino;
  5. beni mobili compresi elargizioni o contributi che perverranno da parte di enti pubblici e privati, e da persone fisiche, a condizione che i beni mobili ed immobili, le elargizioni e i contributi suindicati, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione, sia per lo svolgimento delle sue attività sia per il conseguimento delle sue finalità;
  6. beni mobili e oggetti vari appartenuti a Giuseppe Marino: libri, manoscritti, quadri e dipinti, coppe ricevute in premio, diplomi e pergamene, eccetera.

 

Articolo 16

Riconosciuta la personalità giuridica, la Fondazione è proprietaria in assoluto delle opere letterarie e scientifiche, edite e inedite, di Giuseppe Marino, ed è l’unica legittimata a tutelare tutti i diritti inerenti alla Sua immagine e alla Sua opera.

 

Articolo 17

La Fondazione, per comunicare i contenuti della propria attività (iniziative, programmi, etc….), usufruisce degli attuali mezzi relativi (stampa, tv, internet, manifesti murali, etc…;) e può dar vita ad un suo organo di stampa a carattere periodico, nel rispetto delle norme vigenti.

 

Articolo 18

In caso di scioglimento della Fondazione per l’impossibilità di raggiungere le sue finalità, i beni della Fondazione saranno devoluti agli eredi diretti del dottor Giuseppe Marino.